August 9, 2025
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L'applicabilità del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) alle persone fisiche dipende dalla natura delle loro attività di trattamento dei dati. L'articolo 2 del GDPR esenta esplicitamente il trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica per “attività a carattere puramente personale o domestico.” Tale esenzione delinea il confine tra l'uso personale e le attività soggette a vigilanza normativa.
L'interpretazione dell'attività “personale o domestica” rimane controversa. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) nella causa C-101/01, paragrafo 47, chiarisce che:
“Tale eccezione deve pertanto essere interpretata nel senso che riguarda unicamente le attività che rientrano nell'ambito della vita privata o familiare delle persone fisiche, ciò che manifestamente non è il caso del trattamento di dati personali consistente nella loro pubblicazione su Internet in modo da renderli accessibili a un numero indefinito di persone.”
Questa sentenza stabilisce un criterio fondamentale: quando l'attività di trattamento dei dati di una persona fisica si estende oltre i contesti privati o familiari, in particolare quando comporta una diffusione pubblica accessibile a un pubblico indefinito, si applica il GDPR.
I punti chiave di questa interpretazione giuridica includono:
Questa distinzione è fondamentale, poiché le persone che svolgono attività online come blogging, condivisione sui social media o altre forme di trattamento pubblico dei dati possono essere soggette agli obblighi del GDPR. L'obiettivo del regolamento è proteggere gli interessati da un uso improprio, indipendentemente dal fatto che il titolare del trattamento sia una persona fisica o un'entità aziendale, una volta che l'attività trascende l'uso privato.
Per approfondire, si consulti l'analisi di Kloza et al. (2016), che discute le implicazioni del GDPR per i titolari del trattamento individuali e le sfide nella definizione del trattamento dei dati personali rispetto a quello pubblico:
Kloza, D., et al. (2016). Comprendere il GDPR: implicazioni per i titolari del trattamento individuali. International Data Privacy Law, 6(3), 169–182. https://doi.org/10.1093/idpl/ipw017
Questa discussione evidenzia che la portata del GDPR non è limitata alle organizzazioni, ma può estendersi alle persone fisiche in determinate condizioni, sottolineando l'intento normativo di salvaguardare i dati personali sia nella sfera privata che in quella pubblica.