August 17, 2025
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L'analisi della definizione del GDPR dimostra che i dati personali comprendono “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile” (Articolo 4(1), GDPR). L'ampia portata del termine è confermata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che interpreta “identificabile” come includente sia l'identificazione diretta che indiretta tramite identificatori o caratteristiche.
I risultati principali rivelano:
Il Gruppo di Lavoro Articolo 29 sottolinea un approccio contestuale: l'informazione diventa personale se può individuare, contattare o rintracciare un individuo, anche se combinata con altri dati [Linee guida WP29, 2017].
La giurisprudenza conferma che gli “identificatori online” come indirizzi IP, ID dei dispositivi e cookie costituiscono dati personali quando collegati ad altri elementi che ne consentono l'identificazione.
Il GDPR estende ulteriormente la protezione alle categorie particolari di dati (Articolo 9), inclusi i dati biometrici e sanitari, rafforzando l'ampia copertura del regolamento. Questa interpretazione è in linea con la dottrina che identifica il GDPR come uno dei quadri normativi sulla privacy più severi a livello globale.
Riepilogo: