August 18, 2025
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L'analisi dei dati anonimizzati ai sensi del GDPR rivela che i dati sono considerati anonimizzati quando vengono “resi anonimi in modo tale che l'interessato non sia o non sia più identificabile” (GDPR, Considerando 26). Questo standard è stato chiarito dal Gruppo di lavoro Articolo 29, che ha sottolineato che l'anonimizzazione deve essere irreversibile e che “il rischio di reidentificazione deve essere trascurabile” (Parere 05/2014 del WP29).
Risultati principali:
Tecniche di anonimizzazione:
I metodi comuni includono l'aggregazione, il mascheramento dei dati e la randomizzazione. Tuttavia, una vera anonimizzazione richiede che nessuno di questi processi lasci alcuna possibilità di reidentificazione, anche se combinati con altri set di dati accessibili (Ohm, 2010).
Stato legale:
I dati anonimizzati non rientrano nella definizione di dati personali e non sono quindi soggetti alle restrizioni del GDPR (GDPR, Art. 4(1)).
“Le informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o i dati personali resi anonimi in modo tale che l'interessato non sia o non sia più identificabile” non sono dati personali (Considerando 26 del GDPR).
Sfide pratiche:
I ricercatori sostengono che l'anonimizzazione assoluta è raramente raggiungibile a causa dei progressi nell'analisi dei dati e della crescente disponibilità di dati ausiliari. Narayanan e Shmatikov (2008) hanno dimostrato che i record di visualizzazione de-identificati di Netflix potevano essere reidentificati collegandoli con le valutazioni di IMDb.
Rischio di reidentificazione:
Il rischio aumenta quando i set di dati sono ricchi o quando gli aggressori possiedono informazioni di base. Il GDPR richiede un test di “ragionevole probabilità”: se l'identificazione è “ragionevolmente probabile”, i dati non dovrebbero essere considerati anonimizzati.
Pseudonimizzazione vs. anonimizzazione:
Il GDPR distingue tra le due:
I risultati indicano:
In sintesi, i dati anonimizzati ai sensi del GDPR sono informazioni de-identificate in modo irreversibile, dove l'identificabilità non è possibile con alcun mezzo “ragionevolmente suscettibile di essere utilizzato”. Tuttavia, a causa delle minacce in evoluzione, è essenziale una valutazione continua dei processi di anonimizzazione.